Sparanise Domenico Ascolese-– Sulla scia dell’eco mediatica della mega discarica di rifiuti industriali della ex Pozzi potrebbe toccare ad un altro ecomostro presente sul territorio caleno: l’ex tabacchificio di Sparanise. Nei giorni scorsi il sindaco Antonio Merola ha avanzato una proposta di emendamento legislativo all’On. Bratti, Presidente della Commissione Bicamerale di Inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti, per cercare di risolvere il problema inquinamento nell’area ex Reditab.
L’area, che si trova nel centro urbano della cittadina calena, presenta al suo interno una enorme quantità di amianto e di altre sostanze inquinanti che andrebbero immediatamente rimosse per consentire la totale messa in sicurezza e bonifica di quello che un tempo era un glorioso stabilimento.
Merola ha voluto ringraziare l’Onorevole Bratti per la disponibilità dimostrata e per l’impegno assunto ma anche per aver posto in essere una strategia volta alla soluzione dei problemi legati agli opifici dismessi la cui proprietà è sottoposta a procedure coattive come nel caso di quello sparanisano. Di seguito il testo integrale della proposta di emendamento pervenuta in redazione.
Considerato che nelle prossime settimane saranno oggetto di esame in Parlamento i Decreti Legge 19 giugno 2015, n. 78 e 4 luglio 2015, n. 92, l’occasione appare irripetibile per intervenire in quelle fattispecie (numerosissime) in cui l’area richiedente la bonifica sia di proprietà di soggetti giuridici privati, se sottoposti a procedure esecutive o fallimentari di durata indefinita e senza alcuna prospettiva – con le disposizioni di legge attuali – di effettiva, rapida e integrale ripetizione delle spese da sostenere per gli interventi, pur indispensabili al perseguimento dell’interesse pubblico, nonché con il connesso e costante rischio di sottoposizione a procedimenti da parte della Corte dei Conti.
Ostacolo altrettanto arduo, spesso insormontabile, è in questi casi rappresentato dalle difficoltà di bilancio e dai connessi vincoli, in primo luogo connessi al Patto di Stabilità, che sostanzialmente impediscono di programmare concreti interventi di bonifica.
Per tali motivi, si propongono di seguito alcune semplici modifiche normative, funzionali al superamento degli ostacoli giuridici al pieno dispiegamento dell’intervento del soggetto pubblico nei casi di beni di proprietà privata, soprattutto se appartenenti a società del tutto prive di ogni capacità operativa ed economicamente “decotte”: circostanza, quest’ultima, che verosimilmente caratterizza la quasi totalità delle fattispecie di inquinamento che si pongono all’attenzione degli enti pubblici.
Si tratta di proposte che intendono prospettare ipotesi di soluzione dei problemi evidenziati, come tali ovviamente soggette alle modifiche e integrazioni conseguenti agli approfondimenti tecnico-normativi che si riterrà di disporre.
In particolare, si propongono le modifiche allegate, in relazione alle quali si osserva quanto segue:
la modifica proposta sub a) trova il suo fondamento nella necessità di sottrarre gli importi connessi agli interventi di bonifica su siti di proprietà privata sottoposti a procedure concorsuali o esecutive ai rigidi vincoli di bilancio derivanti dalla sottoposizione alle regole del Patto di Stabilità, che in caso contrario imporrebbero di conteggiare i relativi pagamenti, da contabilizzare come spese di investimento, nel saldo rilevante ai fini del Patto, con un impatto negativo dell’intero importo su tale saldo, rendendoli di fatto insostenibili da parte della quasi totalità degli Enti locali;
la modifica proposta sub b) cerca di affrontare l’altro ostacolo che da sempre impedisce agli Enti di procedere ad interventi di bonifica su aree sottoposte a procedura esecutiva o concorsuale: il concreto rischio di non ripetere gli importi (spesso rilevanti) erogati, con grave danno per le finanze locali ed il rischio di procedure per responsabilità amministrativo-contabile. A tal fine, appare perseguibile in tali casi valorizzare la presenza dell’organo giurisdizionale (il giudice dell’esecuzione o delegato), che potrebbe essere coinvolto in un procedimento “concordato” tendente da un lato alla eliminazione dell’inquinamento, dall’altro alla assegnazione all’autorità amministrativa del bene oggetto della procedura, a ristoro completo ed immediato delle spese sostenute;
la modifica proposta sub c) estende le soluzioni da ultimo proposte ai casi in cui, pur in presenza di un organo giurisdizionale, l’Ente pubblico sia costretto (in primis per ragioni di urgenza) ad intervenire autonomamente al fine di provvedere alla bonifica; inoltre ed in ogni caso, chiarisce che le spese connesse alle procedure, nelle peculiari fattispecie in esame e in ragione delle eccezionali esigenze di interesse pubblico ricorrenti, devono essere soddisfatte in prededuzione (quindi ancor prima dell’operare di cause di prelazione) e per l’intero.
a)nell’articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo le parole “dall’amianto” sono inserite le seguenti: “, anche nei casi in cui le aree da bonificare siano di proprietà privata ed oggetto di procedure concorsuali o esecutive”;
b) nell’articolo 250 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nel caso in cui l’area da bonificare sia oggetto di procedure concorsuali o esecutive, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 possono essere realizzati dai Comuni e dalle Regioni anche previo accordo con l’autorità giurisdizionale procedente che disciplini, in particolare:
a) l’individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente;
b) il piano economico finanziario dell’investimento e la durata del relativo programma;
c) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
d) la causa di risoluzione dell’accordo;
e) l’individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
f) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
g) le modalità di monitoraggio per il controllo dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti”;
“1-ter. Completati gli interventi da attare ai sensi del comma precedente, il giudice della procedura assegna al Comune o alla Regione le aree oggetto d’intervento, nonché la restante parte del compendio immobiliare sottoposto a procedura concorsuale o esecutiva, secondo il valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi, fino a concorrenza degli importi dovuti per il complesso delle spese di bonifica sostenute, previa eventuale suddivisione in lotti del compendio”;
c) nell’articolo 253 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 250, nel caso in cui l’area da bonificare sia oggetto di procedure concorsuali o esecutive, le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1sono inoltre considerate crediti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1) della Legge Fallimentare, con preferenza rispetto ad ogni altro credito assistito da diritto di prelazione e con diritto alla distribuzione per l’intero in deroga all’articolo 111-bis, comma 5 della Legge Fallimentare.”;
“2-ter. Nei casi di cui al comma precedente, il giudice della procedura assegna all’Autorità competente le aree oggetto d’intervento, nonché la restante parte del compendio immobiliare sottoposto a procedura concorsuale o esecutiva, secondo il valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi, fino a concorrenza degli importi dovuti per il complesso delle spese di bonifica sostenute,previa eventuale suddivisione in lotti del compendio.”.
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